20. I termini della pace di Costanza (1183).

    Da: Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones, in F. Gaeta-
P. Villani, Documenti e testimonianze, Principato, Milano, 1971.

 Gli ambiti di autonomia concessi dal Barbarossa ai comuni che
firmarono la pace - un arco di forze che andava dal Piemonte al
Veneto, da Vercelli a Treviso - furono molto ampi. Mentre si
riconosceva la legittimit della loro organizzazione politica,
militare, finanziaria e giuridica, anche se sottoposta alla
supervisione dei rappresentanti imperiali, si pretendeva in cambio
soltanto una generica fedelt all'imperatore ed il pagamento
saltuario di un'imposizione, il fodro.


   In nome della santa ed individua una Trinit. Federico per
grazia di Dio imperatore e il figlio Enrico sesto augusto re dei
Romani. La mansuetudine e serenit della clemenza imperiale suole
distribuire il favore della sua grazia tra i sudditi in guisa che,
pur dovendo e potendo punire con stretta severit i delitti
eccessivi, tuttavia preferisce governare l'Impero nella pace che
d una gradita tranquillit e nei sentimenti di una affettuosa
mitezza; e ricondurre i ribelli dalla loro protervia  alla fede e
all'ossequio dovuti.
   Pertanto sappiano tutti i fedeli tanto quelli dei nostri giorni
quanto i posteri che per sola grazia della Nostra bont, aprendo
il nostro cuore naturalmente pietoso alle [profferte di] fedelt e
devozione dei Lombardi, che pur avevano offeso Noi e il nostro
impero, accogliamo nella piena nostra grazia essi, la loro Lega e
i loro fautori; con clemenza rimettiamo ad essi tutte le offese e
colpe che ci avevano mosso ad ira; per i fedeli e devoti servizi,
che siamo sicuri di avere da loro, li numeriamo tra i nostri
fedeli. Perci abbiamo ordinato che questa pace da Noi per nostra
clemenza concessa loro, sia trascritta in questo foglio e
sottoscritta e munita del Nostro sigillo. Il testo  il seguente:
    [1] Noi [...] concediamo a voi, citt, terre e persone della
Lega i diritti regali e i vostri statuti tanto nell'ambito della
citt quanto nel contado [...] per sempre; cio: restino immutati,
nella citt, tutti i diritti che fin qui avete esercitato ed
esercitate; nel contado, possiate esercitare tutti i diritti
consuetudinari che avete esercitati ab antiquo; come fodro [in
origine era il foraggio e la biada per i cavalli, dovuti dai
vassalli quando il sovrano o i suoi ufficiali passavano nelle loro
terre], usi su boschi, pascoli, ponti, acque, mulini, diritto di
raccogliere eserciti e far difese delle citt; per quanto riguarda
la giurisdizione, l'abbiate tanto nelle cause criminali che nelle
civili, in citt e nel contado; e tutti gli altri diritti che
toccano la vita economica delle citt.
    [8] In quei Comuni nei quali il vescovo  conte per privilegio
imperiale o regio, se i consoli sogliono essere investiti del
consolato dai vescovi, si continui nell'usanza; altrimenti
l'investitura venga da Noi, per mezzo dei nostri nunzi con
validit quinquennale. Tutte le investiture siano gratuite.
    [11] I consoli dei Comuni, prima di entrare in carica,
prestino giuramento di fedelta a Noi.
    [16] Non ci fermeremo mai pi del necessario in un Comune per
non danneggiarlo.
    [17] I Comuni potranno fortificare citt e contado.
    [29] Quando Noi veniamo in Lombardia, ci dovranno
corrispondere il fodro consueto quelli che sogliono e debbono
corrisponderlo, al tempo debito. E tanto per il nostro viaggio di
andata che per quello di ritorno ci restaureranno ponti e vie
lealmente senza inganni e in modo sufficiente; cos come in buona
fede e senza inganni ci forniranno sufficienti approvvigionamenti.
    [36] Sono compresi in questa pace i seguenti Comuni: Vercelli,
Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza,
Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza.
  .
